COME SVINCOLARE IL GIOCATORE
Nella cosiddetta finestra di mercato dicembrina le società calcistiche possono sciogliere dal vincolo sportivo uno o più loro giocatori tesserati. Ecco come funziona la normativa.
Martedì 26 Gennaio 2016 | Alessandro Izar

In ogni stagione sportiva si apre, a dicembre, la “finestra” per il deposito da parte delle società sportive delle “liste di svincolo suppletive”, che consente il tesseramento dei calciatori svincolati in quel periodo. Si tratta della procedura prevista dall’art. 108 delle Noif (Norme Organizzative Interne Figc), che permette ai club di formalizzare la propria rinuncia al vincolo di un calciatore “non professionista”, “giovane dilettante”, oppure “giovane di serie”. La lista di svincolo è un modulo che viene predisposto dalla segreteria federale e che viene compilato e sottoscritto dalle società sportive con il nome del calciatore (o dei calciatori) che esse intendono svincolare. Tali liste debbono essere inoltrate – nel termine perentorio fissato annualmente dal Consiglio Federale – alle Leghe, ai Comitati o alle Divisioni, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento. In alternativa si può utilizzare la posta ordinaria, purché le liste pervengano entro dieci giorni dalla scadenza dei termini per il deposito delle stesse. Al termine dei periodi di svincolo le Leghe, i Comitati o le Divisioni pubblicano gli elenchi dei calciatori da svincolare. L’inserimento di uno o più calciatori in tali liste può avvenire a inizio stagione oppure, come già spiegato, nel periodo suppletivo, che viene annualmente identificato e stabilito dal Consiglio Federale della Figc.
OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ E DIRITTI DEL CALCIATORE SVINCOLATO
Le società hanno l’obbligo di comunicare al calciatore la propria rinuncia al vincolo a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. La missiva deve essere spedita entro cinque giorni dal termine per l’invio delle liste. Un calciatore che sia stato inserito nella lista di svincolo, suppletiva o meno, può chiedere di essere tesserato per qualsiasi altra società. Inoltre, tale inserimento vale come nulla osta della società stessa al passaggio del calciatore a una Federazione estera. Il tesseramento per una diversa società italiana avviene attraverso la compilazione di un modulo di “aggiornamento della posizione di tesseramento” sottoscritto dall’atleta e dal suo genitore qualora egli fosse minorenne. Presso la Figc è istituito un organo di giustizia sportiva denominato Tribunale Federale Nazionale suddiviso in tre diverse sezioni competenti per materie diverse: la sezione disciplinare, la sezione vertenze economiche e la sezione tesseramenti. Quest’ultima ha competenza a decidere in merito ai ricorsi presentati dagli interessati per l’inclusione o l’esclusione dalle liste di svincolo. Tali ricorsi, per essere validi, dovranno essere presentati entro 30 giorni dalla data della pubblicazione degli elenchi nel comunicato ufficiale.
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