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CALCIO: LO SVINCOLO PER INATTIVITÀ

La normativa che regola lo scioglimento del vincolo sportivo, il caso dei calciatori che non vengono utilizzati in partita.

I regolamenti federali, e in particolare le Norme Organizzative Interne della Figc, prevedono il diritto dell’atleta non professionista o giovane dilettante di ottenere lo svincolo per inattività, qualora egli non abbia preso parte ad almeno quattro gare ufficiali nel corso della stagione sportiva (leggi l'articolo relativo alla definizione tra giovane, giovane di serie e giovane dilettante). Tale possibilità è prevista per evitare che il calciatore debba subire una lesione del proprio diritto a praticare l’attività sportiva restando vincolato a una società che non intende usufruire delle sue prestazioni o comunque non riesca (anche solo per scelte tecniche) a farlo partecipare alle gare ufficiali, che rappresentano l’espressione più alta dell’agonismo sportivo e il momento di maggior realizzazione dell’atleta.

 

CONDIZIONI E PROCEDURE

Per poter chiedere lo svincolo per inattività devono verificarsi alcune specifiche condizioni e deve essere rispettata una procedura regolata dall’articolo 109 delle Noif. Innanzitutto, occorre che la mancata partecipazione a gare ufficiali non sia dipesa dalla volontà del calciatore o da ragioni a lui imputabili. Solo in tale caso il calciatore può chiedere alla società sportiva di essere incluso nella lista di svincolo: tale richiesta deve essere effettuata per iscritto a mezzo lettera raccomandata, inviata alla società e al Comitato di riferimento, entro il 15 giugno della stagione nella quale il calciatore non è stato utilizzato. La società sportiva può opporsi a tale richiesta, illustrando le ragioni per le quali ritiene di aver agito correttamente. L’opposizione deve essere preannunciata con telegramma al comitato entro otto giorni dal ricevimento della richiesta di svincolo da parte del calciatore e, successivamente, formalizzata allo stesso - sempre entro gli otto giorni - con lettera raccomandata contenente l’indicazione dei motivi sui quali si fonda l’opposizione. Tale lettera deve essere inviata contestualmente in copia al comitato di riferimento. La società sportiva che voglia evitare di perdere il proprio diritto a godere delle prestazioni sportive dell’atleta, deve dimostrare di averlo convocato per partecipare a gare ufficiali in minimo quattro diverse occasioni durante la stagione. Per farlo, il club deve aver inoltrato all’atleta almeno quattro convocazioni a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno. Vorrei sottolineare che, come è giusto che sia, il rapporto tra atleta e società sportiva, e in particolare tra atleta e allenatore, si basa sulla reciproca fiducia e sull’affidamento dell’uno nella buona fede e correttezza dell’altro.

 

CONTESTARE LE CONVOCAZIONI

Le convocazioni solitamente vengono effettuate dagli allenatori a voce o con strumenti che di per sé ne rendono difficile la prova. Per tale ragione il regolamento prevede che nel caso in cui il giocatore non si presenti alle convocazioni la società che non voglia incorrere nel rischio che gli venga chiesto lo svincolo per inattività deve contestare al giocatore - per iscritto a mezzo lettera raccomandata - la mancata presentazione entro otto giorni dalla gara stessa. Affinché la società sportiva possa dimostrare il suo effettivo interesse alle prestazioni dell’atleta e precludergli lo svincolo ciò deve essere fatto in almeno quattro occasioni.

 

LA CERTIFICAZIONE MEDICA

Come sapete, la società sportiva ha l’obbligo di impedire la partecipazione ad allenamenti e gare ai calciatori non in regola con la certificazione medica d’idoneità, sicché la mancata convocazione alle gare potrebbe, in taluni casi, dipendere dal fatto che il calciatore sia sprovvisto di tale certificato. In tal caso, il club per esimersi dalla responsabilità di non averlo fatto partecipare alle partite, deve dimostrare di avergli contestato in almeno due occasioni la mancata presentazione della documentazione medica. Questo può essere fatto dando prova al comitato di aver spedito al calciatore due diverse raccomandate: ciascuna entro otto giorni dalle due diverse date fissate per la presentazione della certificazione medica. In ogni caso il giocatore ha sempre la possibilità di contestare gli addebiti a lui mossi entro cinque giorni dal ricevimento delle raccomandate. I calciatori devono essere consapevoli che non è sufficiente non farsi più sentire e vedere in società per “smarcarsi” dal vincolo e la buona società sportiva, nei limiti del possibile, cerca di programmare la propria stagione e comporre la propria rosa senza dover ricorrere a quattro misere convocazioni per non perdere il valore economico dei suoi giocatori.

Leggi gli altri articoli a cura dell'avvocato Alessandro Izar

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