CALCIO: DEFIBRILLATORI E NORMATIVA
Obblighi per le società e direttive di legge sull’adozione dei Dae e la formazione degli operatori autorizzati a utilizzarli.
Mercoledì 29 Giugno 2016 | Alessandro Izar
Un argomento molto importante e senza alcun dubbio di grande attualità è l’introduzione dell’obbligo di presenza di defibrillatore semiautomatico esterno (Dae) all’interno degli impianti sportivi. Il Ministero della Salute, inizialmente, aveva dato ad associazioni e società dilettantistiche un termine di 30 mesi dall’entrata in vigore del c.d. Decreto Balduzzi, quindi sino al 20 gennaio 2016. In un secondo tempo, però, andando incontro alle richieste del Coni, ha differito il termine di entrata in vigore della regolamentazione di ulteriori sei mesi, che scadranno (salvo altre proroghe) il 20 luglio prossimo.
QUALI GLI OBBLIGHI PER LE SOCIETÀ?
Oltre a dotarsi di un Dae le società sportive dovranno curarne la manutenzione e garantirne il funzionamento. In proposito, molti rivenditori offrono un servizio di assistenza e forniscono le specifiche batterie sostitutive, una volta esaurite quelle in dotazione, oltre alle nuove piastre adesive in sostituzione di quelle usate o scadute. Tali obblighi, seppur incidano sul piano economico, non recano particolari problemi alle società di calcio sul piano organizzativo. Lo stesso non può dirsi, invece, per le ulteriori prescrizioni che il ministero ha indicato alla voce “Formazione” nelle linee guida allegate al decreto. Ogni società deve individuare all’interno dell’impianto le persone che “per disponibilità, presenza temporale e presunta attitudine appaiono più idonei a svolgere il compito di first responder” e deve garantire “la presenza di una persona formata all'utilizzo del defibrillatore nel corso delle gare e degli allenamenti”. In altre parole, viene chiesto di essere particolarmente diligenti nella scelta delle persone alle quali affidare il compito di utilizzare il Dae in caso di necessità e di assicurarsi che abbiano ricevuto una specifica formazione in tal senso.
FORMAZIONE DEGLI OPERATORI
Chi non è nelle condizioni di sostenere il costo di un operatore esterno dovrà chiedere supporto alle persone (allenatori, dirigenti, custodi dell’impianto ecc.) già presenti alle partite e agli allenamenti. In tal caso, le società dovranno provvedere alla loro formazione. Il decreto, a questo proposito, ha stabilito che i corsi dovranno essere effettuati da specifici centri accreditati dalle regioni. Gli operatori, una volta formati, dovranno poi seguire ogni due anni un corso di aggiornamento.
RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI
In caso di inadempimento, ogni regione stabilirà le sanzioni. Per esempio, la Toscana ha già previsto provvedimenti quali il blocco dell’attività sportiva e sanzioni amministrative, mentre altre non si sono ancora pronunciate. Benché prendere una eventuale “multa” sia sempre spiacevole, il nodo cruciale è un altro. Nel momento in cui dovesse essere necessario usare un defibrillatore e presso l’impianto non vi dovesse essere presente un Dae correttamente manutenuto e qualcuno in grado di utilizzarlo, il legale rappresentante della società sportiva potrebbe essere ritenuto penalmente e civilmente responsabile di ogni eventuale conseguenza. Va precisato che il Decreto Balduzzi, al fine di garantire presenza di Dae e personale formato, ha concesso di accordarsi con eventuali terzi, gestori o proprietari degli impianti sportivi o con altre società che vi svolgono attività. A Milano, ad esempio, molti impianti sportivi, anche pubblici, hanno acquistato i Dae mettendoli a disposizione delle associazioni che svolgano l’attività al loro interno, lasciando alle stesse solo l’onere di procurarsi operatori formati.