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CALCIO: L’ALLENATORE E IL CONTRATTO

Consigli pratici per stipulare un accordo economico regolare e tutelato tra tecnico e società di calcio

Conoscete le norme che regolano il rapporto fra allenatore e società di calcio? Con l’avvocato Alessandro Izar riprendiamo l’argomento, in parte trattato in un post precedente di questo blog (“Vuoi allenare? Attento alle norme). «Senza entrare troppo nello specifico della materia – spiega l’esperto di diritto del lavoro e diritto sportivo – il consiglio generale è quello di fare attenzione a non violare le Noif (Norme Organizzative Interne Figc). Volendo scendere più nel particolare, comincerei col divieto di prendere preaccordi prima della fine della stagione. La normativa stabilisce che possono concludere e fissare accordi preliminari solo gli allenatori che sono liberi o hanno risolto il vincolo con la società con la quale erano tesserati all’inizio dell’anno agonistico. Altrimenti occorre attendere necessariamente il 30 giugno. Se il tecnico è in regola e nella condizione di poter concludere un contratto preliminare, gli consiglio di farlo per iscritto. Benché la normativa non ne specifichi la forma, l’accordo orale non ha valore legale, quindi meglio tutelarsi.»

 

CONTRATTI E COMPENSI

«L’allenatore di calcio può essere tesserato sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso. In quest’ultimo caso, l’accordo deve essere fatto per iscritto, altrimenti, in caso di contenzioso con la società, il tecnico non viene tutelato dal collegio arbitrale, che non riconosce il rapporto formalizzato oralmente. Esiste, a questo proposito, un modello precompilato (predisposto dall’Aiac e dalla Lnd), che va compilato in triplice copia (più una se si è tesserati Aiac). Le copie vanno una all’allenatore, una alla società, la terza va depositata presso le Divisioni o i Comitati di appartenenza e l’eventuale quarta inviata all’associazione di categoria. Per i compensi, inoltre, è necessario attenersi al rispetto dei massimali stabiliti dalla normativa. Ai fini della dichiarazione dei redditi i contratti di questa natura vanno qualificati come collaborazioni, ai sensi dell’art 67 comma 1 lettera l del Tuir (testo unico imposta sui redditi). Il che significa che, così inquadrato, il compenso fino a 7500 euro (annuo) è esentasse. Si tenga presente che questa norma trova applicazione in assenza di lavoro subordinato nei confronti della società sportiva, perché in questo caso per il fisco è un reddito inquadrato in quelli cosiddetti diversi. In pratica, solo se non sei un professionista in questo settore, puoi accedere alla regolamentazione del Tuir. Nella dichiarazione dei redditi questi compensi devono comunque essere segnalati, ma non concorrono a comporre l’imponibile Irpef e non sono soggetti a prelievo fiscale. Sulle somme eccedenti i 7500 euro, invece, si applica la tassazione del 23% a titolo di ritenuta e lo deve fare la società sportiva. All’allenatore verrà quindi chiesto di rilasciare una apposita dichiarazione, anche perché potrebbe percepire anche altri redditi di natura similare. Se è vero, infatti, che non si può essere tesserati per due società contemporaneamente nel corso della stessa stagione agonistica, è vero anche che si possono percepire redditi inquadrati nello stesso modo, come per esempio per eventuali attività da istruttore o docente sportivo eseguite a titolo personale e non per conto di una società specifica. Ricordo, infine, che utilizzando il contratto tipo, la rateizzazione dei rimborsi da percepire deve essere fatta in massimo dieci rate, in base a una norma prevista dal regolamento della lega nazionale dilettanti.»

 

IL MASTER IN DIRITTO SPORTIVO

«In realtà la normativa che regola il dilettantismo è complicata, perché abbiamo poche norme e quindi siamo legati ad aspetti di prassi, di giurismo e legislazione sostanziale. Non ci si può improvvisare professionista in questo campo, il rischio di “fare danni” e incorrere o far incorrere le società in sanzioni sono alti. Il sistema sportivo viene regolato da un misto di norme di statali e norme dell’ordinamento sportivo, cioè regolamenti che cambiano da federazione a federazione. Impegnarsi in questo campo richiede preparazione e formazione specifica. Le società sportive si stanno recentemente sensibilizzando, capiscono che esiste la grande opportunità di avere al proprio interno figure magari già con valenza tecnica (istruttori) e in più con competenze amministrative. Proprio per far fronte a questa esigenza è nato il Master di diritto sportivo che sta per iniziare ed è diventato ormai un punto fermo nell’offerta formativa dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca.»

 

Leggi gli altri post a cura di Gianluca Ciofi

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