CALCIO: LA DECADENZA DEL TESSERAMENTO
Quando il calciatore può sciogliere il vincolo sportivo e cosa fare per ottenerlo.
Mercoledì 17 Febbraio 2016 | Alessandro Izar
Nel primo post di questo blog abbiamo affrontato il tema del vincolo sportivo, soffermandoci sulla sua fase costitutiva. Abbiamo visto come e perché il compimento del quattordicesimo (o del sedicesimo) anno di età rappresenti, per il giovane calciatore, un momento fondamentale al quale ogni genitore deve arrivare adeguatamente preparato e consapevole. Quando può essere sciolto questo legame tra la società sportiva e l’atleta? Per quali motivi? E soprattutto: come si fa? In base all’art. 106 delle Noif (Norme organizzative interne federali) della Figc, il vincolo dei calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” può essere sciolto nel caso di:
- rinuncia da parte della società sportiva a tale legame con l’atleta;
- accordo di svincolo tra società sportiva e atleta;
- inattività del calciatore;
- inattività della società per rinunzia o esclusione dal campionato;
- cambiamento di residenza del calciatore;
- esercizio del diritto di stipulare un contratto come calciatore professionista;
- svincolo per decadenza del tesseramento.
I calciatori “giovani di serie” possono invece ottenere lo svincolo solamente per rinuncia da parte della società, ovvero nei casi di inattività sportiva per rinuncia della società al campionato o esclusione dallo stesso. Ricordate che ogni procedura di svincolo ha le sue regole e i suoi termini che devono essere rispettati, vediamone una in particolare, la più importante.
LO SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO
Nell’intervista rilasciata sul blog “Senti chi parla” avevo avuto modo di dare alcune brevi indicazioni utili a tutti i calciatori che si stanno apprestando a compiere il 25° anno di età. Questi calciatori stanno per acquisire il diritto di chiedere lo svincolo per decadenza dal tesseramento. Ecco, punto per punto, qual è la procedura da seguire se volete ottenerlo:
- redigete una lettera (deve contenere i vostri dati anagrafici, codice fiscale, residenza e società per la quale siete tesserati) con la quale chiedete al Comitato, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza di appartenenza di concedervi lo svincolo ai sensi dell’art. 32 bis delle Noif della Figc;
- accertate (anche telefonicamente se servisse) quale sia l’indirizzo corretto al quale inviare la lettera, firmatela e speditela a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno o telegramma;
- inviate presso la sede legale della società una copia della lettera firmata anche alla società sportiva per la quale siete tesserati e (se esiste) anche alla sede amministrativa;
- le lettere devono essere inoltrate nel periodo intercorrente tra il 15 giugno ed il 15 luglio e devono comunque arrivare a destinazione entro e non oltre il 30 luglio.
Prestate successivamente attenzione a informarvi se la vostra richiesta è stata accettata perché l’istanza di svincolo può anche essere rigettata. In ogni caso, se dovesse accadere ciò, ricordate di non demordere, la decisione degli organi federali circa l’accoglimento o il rigetto può essere impugnata entro sette giorni dalla pronuncia, quindi non perdete di vista i termini e, dovesse essere necessario, chiedete l’assistenza di un legale.
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